Esenzioni IMU 2021 connesse all'emergenza COVID19

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Tipologie di esenzioni IMU connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19.

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A chi è rivolto

Utenti interessati

Verbania

Descrizione

In considerazione del perdurare degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID 19, NON E’ DOVUTA:

LA 1° E LA 2° RATA IMU (ai sensi dell’art. 78 del D.L.104/20) per le seguenti fattispecie:

immobili rientranti nella catesgoria catastale D3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i gestori siano anche i soggetti passivi del tributo.

LA 1° E LA 2° RATA IMU (ai sensi dell'art. 4 ter della L. 106/21 di conversione del D.L. 73/2021) per le seguenti fattispecie:

persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 31 giugno 2021. L'esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cuie esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. I soggetti beneficiari hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021.

LA 1° RATA IMU (ai sensi dell’art. comma 599 della Legge 178/2020 e dell’l’art. 6 sexies del D.L. 41/2021 “Decreto sostegni” convertitio con Legge 69/2021 per le seguenti fattispecie:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degliaffittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed&breakfast, dei residence e dei campeggi;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili;

e) immobili posseduti da soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per la fruzione dei contributi a fondo perduti stanziati con il DL 41/2021 che qui di seguito si specificano:

  • titolari di Partita IVA avviata alla data del 22/03/2021 e non cessata alla stessa data, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
  • soggetti titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del TU delle imposte sui redditi di cui al DPR 917/86;
  • soggetti con fatturato (o compensi) come da TU imposte sui redditi di cui al DPR 917/86 non superiore a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello vigente il 31 dicembre 2020.
  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 deve essere inferiore almeno al 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019; al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Tale requisito non è richiesto per le attività iniziate dal 1° gennaio 2019.

IMPORTANTE:

1) per i soli immobili di cui alle lettere c) d) e) per poter beneficiare dell’esonero i soggetti passivi del tributo devono essere anche gestori delle attività ivi esercitate.

2) con riferimento a b&b, affitta camere, locazioni brevi ecc…. per beneficiare dell’esclusione l’attività deve essere svolta in forma imprenditoriale con corrispondenza tra gestore e soggetto passivo del tributo.

Cosa serve

SpID o CIE

Cosa si ottiene

Esenzione

Tempi e scadenze

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

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Sede ufficio Tributi

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Via F.lli Cervi, 5 - 28921 - Verbania

Orari al pubblico:

ATTENZIONE: lunedì solo su appuntamento; è possibile prenotare l'appuntamento allo sportello tramite il portale Prenotazione on-line

Lun
9:00 - 11:00 (su prenotazione)
Mar
9:00 - 13:00
Mer
9:00 - 13:00
Ven
9:00 - 13:00
Valido dal 01/01/2025

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Contatti

E-mail - Supporto specialistico:
tributi@comune.verbania.it

Telefono:
(+39) 0323 542424

Telefono:
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Telefono:
(+39) 0323 542428

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Ufficio Tributi

L’Ufficio Tributi coordina l’attività e la gestione dei tributi locali, nel rispetto della legislazione vigente in materia e in applicazione delle norme regolamentari, assicurando assistenza e supporto ai cittadini nell’adempimento e aggiornamento delle pratiche tributarie.
IMU, TARI, Imposta di soggiorno, Canone patrimoniale esposizione pubblicitaria-occupazione suolo pubblico e mercatale.

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