A chi è rivolto
Tutti i cittadini possessori di più immobili
Come fare per calcolare e pagare l'IMU e conoscere le modalità di pagamento.
Tutti i cittadini possessori di più immobili
L'IMU è l'Imposta Municipale Unica che viene applicata sugli immobili di proprietà e su cui sono istituiti diritti reali di godimento.
Il presupposto dell'imposta è dato dal possesso di immobili, ovvero fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli
Ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria IMU approvato con delibera di C.C. n. 30 del 30/07/2020, sono SOGGETTI PASSIVI dell'Imposta:
ATTENZIONE: in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
DEFINIZIONI
ABITAZIONE PRINCIPALE
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Il trattamento agevolato spetta per un solo immobile, ovvero quello di dimora e residenza DI ENTRAMBI I CONIUGI.
PERTINENZE DELLE ABITAZIONI
Le pertinenze sono individuabili nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
Ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, la casa familiare assegnata a seguito di provvedimento del giudice, al genitore AFFIDATARIO dei figli, minorenni o maggiorenni e non economicamente autosufficienti, costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. L'assimilazione opera a condizione che sull'immobile assegnato almento uno dei coniugi/conviventi sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale.
A partire dall'anno 2016 tutti i terreni agricoli ricadenti nel territorio di Verbania sono nuovamente esenti. La norma infatti dispone l'esenzione "per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina individuati secondo i criteri della Circolare 14,06,1993, n. 9 del Ministero delle Finanze"
ESTRATTO DELIBERA di Consiglio Comunale nr. 5 del 31/01/2025
| Oggetto: Imposta municipale propria (IMU) – Approvazione aliquote e detrazioni anno 2025. |
| TIPOLOGIA IMMOBILI | ALIQUOTA |
| ABITAZIONE PRINCIPALE A1-A8-A9 E RELATIVE PERTINENZE | 0,6% detrazione Euro 200,00 |
| ALTRI FABBRICATI | 1,06% |
| LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO RESIDENTI | 0,76% con abbattimento del 25% della base imponibile |
| LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO NON RESIDENTI | 1,06% con abbattimento del 25% della base imponibile |
| COMODATO AI PARENTI ENTRO IL 1° GRADO CON ESCLUSIONE A1-A8 | 1,04% con abbattimento del 50% della base imponibile |
| IMMOBILI AD USO ABITATIVO PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO | 1,04% con abbattimento del 50% della base imponibile |
| IMMOBILI DI CATEGORIA D | 1,06% 0,30% COMUNE 0,76% STATO |
| AREE EDIFICABILI | 1,04% |
| FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE | 0,1% |
L'imposta è dovuta per ciascun anno solare, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso degli immobili.
Diversamente dalle imposte sui redditi l'IMU si calcola e si versa per l'anno corrente.
Per ciascun immobile posseduto si devono prendere in considerazione i seguenti elementi:
Per le variazioni intervenute nel corso dell'anno, per il calcolo dell'imposta si dovrà effettuare il conteggio in base ai mesi e considerare per ciascun mese la situazione che si è protratta per almeno 15 giorni.
| IMPOSTA DOVUTA | = | BASE IMPONIBILE | x | MESI DI POSSESSO / 12 | x | PERCENTUALE DI POSSESSO / 100 | x | ALIQUOTA / 1000 |
Se il possesso riguarda l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), occorre determinare per ciascun periodo anche la quota di detrazione spettante (nella misura massima di 200 euro di detrazione ordinaria) che si può calcolare come segue:
| DETRAZIONE SPETTANTE | = | DETRAZIONE ORDINARIA | / | NUMERO CONTITOLARI CHE UTILIZZANO L'ABITAZIONE | X | MESI DI UTILIZZO / 12 |
Periodo di possesso
L’IMU è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratto il possesso.
Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l’immobile per almeno 15 giorni.
La quantificazione dell'imposta in ragione di mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile.
Conseguentemente, se le caratteristiche strutturali o d'uso cambiano nel corso del mese, bisogna considerare come protratti per l'intero mese quei caratteri distintivi agli effetti dell'IMU che si sono prolungati per maggior tempo nel corso del mese stesso.
La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (disciplina ICI) e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 D.L. 201/2011.
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
| 160 | Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 Esempio: fabbricato A/3, rendita 450,00 euro, valore imponibile = (450,00 + 5%) x 160 = 75.600,00 euro |
| 140 | Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 Es: fabbricato C/3, rendita 650,00 euro, valore imponibile = (650,00 + 5%) x 140 = 95.550,00 euro |
| 80 | Per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 Es: fabbricato A/10, rendita 2.000,00 euro, valore imponibile = (2.000,00 + 5%) x 80 = 168.000,00 euro |
| 65 | Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 Es: fabbricato D/2, rendita 11.000,00 euro, valore imponibile = (11.000,00 + 5%) x 65 = 693.000,00 euro |
| 55 | Per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 Es: fabbricato C/1, rendita 1.400,00 euro, valore imponibile = (1.400,00 + 5%) x 55 = 80.850,00 euro |
La rendita catastale dei propri immobili può essere verificata presso l’Agenzia del Territorio, c.so Europa 30 Verbania, ovvero collegandosi al sito Internet www.agenziaentrate.gov.it
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
La base imponibile dei fabbricati è ridotta al 50 per cento per:
Il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria disciplina l'applicazione della riduzione all'articolo 8. Se ne riporta il testo:
1) La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2) L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380). L’immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.
3) Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili interessati da lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento, ovvero immobili privi di utenze (gas, luce, acqua) od immobili il cui stato di degrado è correlabile al mero abbandono.
4) Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, l’agevolazione dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili, così come definite ai commi precedenti.
5) Lo stato di inagibilità o inabitabilità deve essere accertata da parte dell’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, in alternativa, il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredata da idonea documentazione fotografica, contenente analitica descrizione relativa allo stato dell’immobile e motivazione delle cause di degrado, attestante lo stato di inagibilità od inabitabilità dell’immobile ed il contestuale non utilizzo; l’ufficio Tributi si riserva di sottoporre a verifica di veridicità tutte le dichiarazioni presentate anche mediante sopralluogo, che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell’eventuale beneficio. In caso di dichiarazione mendace verranno applicate tutte le penalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, oltre al recupero della maggiore imposta dovuta e non versata.
6) L’agevolazione si applica solo dalla data della perizia, ovvero dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva nel caso ne sia accertato il diritto.
7) La cessazione della condizione d’inabitabilità o inagibilità dovranno essere dichiarate dal contribuente, attraverso dichiarazione ministeriale di cui all’art. 13 sulla base delle modalità e scadenze previste dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti.
8) L’omissione di uno degli adempimenti di cui al comma precedente comporterà la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell’agevolazione.
Si comunica che il termine "ordinatorio" per la presentazione della dichiarazione IMU 2025 (riferita all'anno 2024) è il 30 giugno 2025.
ATTENZIONE: ENTI NON COMMERCIALI
Ai sensi del Decreto 24 aprile 2024 la dichiarazione IMU ENC dev'essere presentata ogni anno entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Con riferimento all'anno 2024 la dichiarazione IMU ENC anno 2025 dev'essere presentata entro il 30 giugno 2025.
La dichiarazione IMU e IMU ENC dovrà essere redatta sul modello ministeriale approvato con Decreto 24 aprile 2024 pubblicato in G.U. Serie generale n. 112 del 15/05/2024 Suppl.Ordinario n. 20-. A tal proposito si allega:
-modello dichiarativo;
-istruzioni per la compilazione;
-specifiche tecniche per la trasmissione telematica;
La dichiarazione può essere presentata direttamente al Comune (Ufficio Tributi o Ufficio Protocollo) o può essere inviata tramite il servizio postale o ancora può essere trasmessa in via telematica. L'obbligo di invio telematico è previsto per gli Enti non commerciali oltre che per i contribuenti che fruiscono dell'esenzione introdotta a decorrere dall'anno d'imposta 2023, per gli immobili occupati abusivamente, per i quali è stata presentata denuncia alle autorità competenti.
Attraverso il servizio "Tributi on line" senza recarsi allo sportello, il contribuente può visualizzare la propria situazione tributaria con riferimento ai tributi IMU, TARI, TASI e può procedere alla stampa dei modelli F24 e degli avvisi di pagamento TARI.
Simulatore per effettuare il calcolo IMU
Portale per visualizzare la propria situazione tributaria con riferimento ai tributi IMU, TARI, TASI e procedere alla stampa dei modelli F24 e degli avvisi di pagamento TARI
ATTENZIONE
Si ricorda che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. La parte eccedente l'aliquota dello 0,76 va versata al Comune. E' invece soppressa la quota di imposta che era dovuta nel 2012 allo Stato su tutte le altre unità immobiliari diverse dai fabbricati D.
Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) può essere effettuato alternativamente utilizzando due modalità:
MODELLO F24
Il modello F24 è disponibile presso tutti gli sportelli bancari, uffici postali e concessionari della riscossione. Inoltre può essere prelevato e stampato direttamente dal sito del Comune di Verbania, attraverso il Calcolo IMU oppure da quello dell' Agenzia delle Entrate . Il versamento può essere eseguito presso gli sportelli di qualunque concessionaria o banca convenzionata e presso gli uffici postali.
La quota d'imposta spettante al Comune e quella spettante allo Stato vanno versate contestualmente, e devono essere distinte utilizzando gli appositi codici tributo.
| QUOTA COMUNE | 3912 | IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE |
| 3913 | IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE | |
| 3916 | IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE | |
| 3918 | IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE | |
| 3923 | IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE | |
| 3924 | IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE | |
| 3930 | IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE | |
| QUOTA STATO | 3925 | IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO |
Il versamento non deve essere eseguito quando l'importo dell’imposta annuale complessivamente dovuta dal contribuente, intendendosi come tale acconto più saldo, risulti pari o inferiore a Euro 10,00 annui.
PAGAMENTO DELL'IMU PER I RESIDENTI ALL'ESTERO
I soggetti passivi (italiani o stranieri) residenti all'estero, che non possono utilizzare l'F24, potranno, come specificato nel Comunicato Stampa del 31 maggio 2012 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ), effettuare un bonifico bancario a favore di COMUNE DI VERBANIA sul c/c presso la Banca Popolare di Sondrio con IBAN IT05 X056 9622 4000 0000 2401 X06 (codice BIC POSOIT22 - per alcuni paesi necessita aggiungere alla fine del BIC XXX). Solo nel caso in cui l'oggetto dell'imposta sia un fabbricato di categoria catastale D, il bonifico dovrà essere effettuato come segue:
La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli presso l'Ufficio Tributi via F.lli Cervi 28921 Verbania via mail all'indirizzo: tributi@comune.verbania.it
Come causale dei versamenti devono essere indicati:
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al comodato, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14/03/2011, n. 23, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo.
L'APPLICAZIONE A VERBANIA
Il 17 luglio 2018, in adeguamento a quanto disposto dal DM 16 gennaio 2017, sono stati rinnovati i nuovi accordi sottoscritti dalle Organizzazioni della Proprietà Edilizia e dalle Organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative sul territorio del Comune di Verbania, che consentono di stipulare contratti di locazione a canoni inferiori a quelli di mercato calcolati in funzione della durata.
L'entità del canone "concordato" è determinata anche dalla collocazione e dalla caratteristica intrinseca di ogni singolo alloggio, ambedue individuabili con parametri e riferimenti contenuti nell'accordo citato.
La durata dei contratti "concordati" può essere di anni 3+2, 4+2, 5+2 e 6+2.
I nuovi accordi, sottoscritti in data 17/07/2018, prevedono al fine di accedere alle agevolazioni fiscali previste in caso di registrazione di un contratto concordato, che lo stesso sia munito dell'attestazione di conformità rilasciata dalle parti firmatarie dell'accordo
Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.
Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).
Per il pagamento del ravvedimento occorre utilizzare il modello F24, come per i pagamenti normali, versando le sanzioni e gli interessi unitamente all'imposta dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella “rav”.
Il Decreto Legge n. 124/2019 (decreto fiscale 2020) che, in sede di conversione in Legge n. 157/2019, ha inserito l'articolo 10-bis, recante "Estensione del ravvedimento operoso", ha rimosso le limitazioni che l'art. 13 del D.Lgs. nr. 472/1997 poneva all'applicazione di tale istituto ai tributi locali.
A decorrere dal 1°gennaio 2020, i contribuenti che hanno commesso delle irregolarità in materia di tributi locali avranno la possibilità di rimediare a tali situazioni anche se è trascorso più di un anno dalla violazione. Pertanto, le nuove disposizioni normative consentiranno di sanare posizioni debitorie risalenti all'anno d'imposta non ancora decaduto in relazione alle attività di controllo dell'ente comunale, purché l'ente impositore non abbia ancora provveduto ad emettere l'avviso di accertamento con cui gli notifica la violazione riscontrata.
| Ravvedimento Sprint | VERSAMENTO ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA DEL TRIBUTO SANZIONE 0,1 % PER OGNI GIORNO FINO AL 15° INTERESSI CALCOLATI A GIORNI SOLO SUL TRIBUTO |
| Ravvedimento Breve | VERSAMENTO ENTRO 30 GIORNI DALLA SCADENZA DEL TRIBUTO SANZIONE 1,50 % INTERESSI CALCOLATI A GIORNI SOLO SUL TRIBUTO |
| Ravvedimento Intermedio | VERSAMENTO ENTRO 90 GIORNI DALLA SCADENZA DEL TRIBUTO SANZIONE 1,67 % INTERESSI CALCOLATI A GIORNI SOLO SUL TRIBUTO |
| Ravvedimento Ordinario | VERSAMENTO ENTRO L'ANNO DALLA SCADENZA DEL TRIBUTO SANZIONI 3,75 % INTERESSI CALCOLATI A GIORNI SOLO SUL TRIBUTO |
| Ravvedimento Ultrannuale | VERSAMENTO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE MA ENTRO 2 ANNI SANZIONE 4,28% INTERESSI CALCOLATI A GIORNI SOLO SUL TRIBUTO |
| Ravvedimento Lungo | VERSAMENTO OLTRE 2 ANNI DAL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE MA FINO A 5 ANNI SANZIONE 5,00 % INTERESSI CALCOLATI A GIORNI SOLO SUL TRIBUTO |
Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento dell’imposta o della differenza di imposta dovuta, degli interessi legali sull’imposta (*), maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sull’imposta versata in ritardo.
In mancanza anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento non si perfeziona.
(*) Il saggio degli interessi legali
dal 01/01/2015 è pari a 0.5%
dal 01/01/2016 è pari a 0.2%
dal 01/01/2017 è pari a 0,10 %
dal 01/01/2018 è pari a 0,3 %
dal 01/01/2019 è pari a 0,8 %
dal 01/01/2020 è pari a 0,05%
dal 01/01/2021 è paria a 0,10%
dal 01/01/2022 è pari al 1,25%
dal 01/01/2023 è pari al 2,5%
dal 01/01/2024 è pari al 1,25%
dal 01/01/2025 è pari al 1,00%
Per maggiori informazioni, assistenza e casi eccezionali (diritti di abitazione, agevolazioni da locazione, ecc.) è sempre possibile rivolgersi all'ufficio Tributi.