A chi è rivolto
Utenti interessati
E' il diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.
Utenti interessati
Accesso civico ("semplice") ai sensi dell'art.5 comma 1 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata:
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette all'Ufficio responsabile della pubblicazione per materia e ne informa il richiedente.
L'Ufficio responsabile della pubblicazione, entro 30 giorni, pubblica nel sito web istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto e comunica al richiedente e al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Nel caso che quanto richiesto risulti già pubblicato ne dà comunicazione al richiedente e al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Modulo per l'accesso civico semplice
Mancata pubblicazione o mancata risposta: Nel caso in cui l'Ufficio responsabile ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.
Tutela dell'accesso civico: Avverso la decisione dell'Amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 oppure ricorso, da notificare anche al Comune, al Difensore civico regionale, che si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Si rinvia a quanto previsto dal comma 8 dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013.