Fino all'adeguamento previsto dall'articolo 12, comma 5, della l.r. 19/1999,
in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi
dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni
contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di
approvazione del presente regolamento.