Come previsto dall'art. 202-bis del C.d.S. (per le sole violazioni al C.d.S.) e come previsto dalla Delibera di G.C. n° 1/2006 (per le sole violazioni a ordinanze/regolamenti Comunali) è possibile chiedere la rateazione degli importi derivanti da verbali di accertamento o da ordinanze-ingiunzione e se in condizioni di disagio economico.
La tempistica, i documenti da allegare alla domanda e la cifra rateizzabile varia rispetto al tipo di atto e alla norma di riferimento (se C.d.S. oppure regolamenti/ordinanze Comunali).
L'ufficio ricevente provvederà a valutare la richiesta e ad emettere, se accolta, un ordinanza di pagamento rateale per ogni singolo atto di violazione per cui è stata richiesta la rateazione (gli importi derivanti da più atti di violazione non sono quindi sommabili).
- Rateazione C.d.S. : da presentare richiesta entro 30 giorni dalla data di notifica dell'atto per cui la si richiede
- Rateazione verbale di accertamento per violazioni ord./reg. Comunali: entro 60 giorni dalla data di notifica
- Ratezione ordinanza-ingiunzione per violazioni ord./reg. Comunali: entro 120 giorni dalla data di notifica