Con l'entrata in vigore della nuova normativa (Art. 7 D.L. n. 223 del 04/07/2006 convertito in legge n. 248 del 04/08/2006 - cc.dd. decreto Bersani) non è più obbligatorio far autenticare ad un notaio gli atti di vendita dei beni mobili registrati (ad esempio autoveicoli, motoveicoli e rimorchi).
E' possibile richiedere l'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni che riguardano il trasferimento di proprietà di beni mobili registrati presso gli sportelli dell’Ufficio Anagrafe, agli Uffici Provinciali dell'A.C.I. e della Motorizzazione Civile.
Di fronte all'Ufficiale d'Anagrafe viene autenticata la firma del venditore sul certificato di proprietà oppure sulla dichiarazione di vendita (in caso di mancanza del certificato di proprietà).
ATTENZIONE:
Il trasferimento di proprietà dovrà essere perfezionato dall'acquirente mediante registrazione al P.R.A. del passaggio di proprietà entro i successivi 60 giorni dall'autentica della dichiarazione di vendita.
La mancata registrazione comporta che tutte le responsabilità amministrative, civili e penali restano a carico del vecchio proprietario.