A chi è rivolto
I responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno sono:
- il proprietario che incassa direttamente il canone o il corrispettivo dovuto per la locazione;
- il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, che interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per la locazione;
- il soggetto che gestisce il portale telematico, che interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per la locazione.
I responsabili del pagamento sono tenuti:
- ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni e riduzioni dell'imposta di soggiorno;
- a richiedere, sulla base delle tariffe vigenti, il pagamento dell’imposta per ciascun soggiorno;
- a presentare mensilmente al Comune una dichiarazione in via telematica entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento riportante:
- il numero dei pernottamenti di spettanza del mese,
- il numero dei pernottamenti esenti in base,
- il numero dei pernottamenti cui applicare la riduzione,
- gli estremi del versamento,
- eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa,
- a riscuotere l’imposta di soggiorno, in qualità di responsabili del pagamento, con contestuale rilascio di quietanza (è consentito il rilascio di quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari);
- a versare al Comune di Verbania le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 16 del mese successivo con le seguenti modalità:
- mediante bonifico bancario alla Banca Pop. Di Sondrio Ag. di Verbania - Intra sul c/c n. 000005231X23 IBAN n. IT24 A056 9622 4000 0000 5231 X23 intestato a "COMUNE DI VERBANIA - IMPOSTA DI SOGGIORNO" riportando nella causale il codice fiscale e indicando mese ed anno a cui si riferisce il versamento
- mediante versamento diretto presso il Tesoriere Comunale presso il Tesoriere Comunale effettuabile negli sportelli della Tesoreria Comunale presso la Banca Pop. di Sondrio Ag. di Verbania Intra o Verbania Pallanza riportando nella causale il codice fiscale ed indicando mese ed anno a cui si riferisce il versamento;
- alla resa del conto giudiziale, in veste di agenti contabili. Il conto giudiziale, redatto su modello ministeriale, va effettuato in copia originale, sottoscritto dal rappresentante legale della struttura ed inviato entro il 30 gennaio dell'anno successivo a cui si riferisce.
- a conservare per cinque anni le ricevute, le fatture, le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l’esenzione dall’imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
ATTENZIONE
Si informa che entro il 30 giugno 2025, i gestori delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (compreso locazioni brevi e contratti turistici) devono presentare la dichiarazione dell'imposta di soggiorno per l'annualità 2024, in base al modello approvato il 29 aprile 2022 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.
La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente attraverso l'utilizzo del canale telematico dell'Agenzia delle Entrate scaricabile al seguente link:
La dichiarazione annuale, che va presentata entro il 30 giugno, si aggiunge alle comunicazioni mensili previste dal Comune ed all'obbligo di rendere il conto di gestione entro il 30 gennaio successivo.
SI RICORDA CHE LE COMUNICAZIONI MENSILI DEVONO ESSERE PRESENTATE ANCHE NEL CASO IN CUI NEL MESE DI RIFERIMENTO NON CI SIAMO STATI OSPITI IN STRUTTURA.
LA CHIUSURA/SOSPENSIONE STAGIONALE DELL'ATTIVITA' DEV'ESSERE COMUNICATA ALL'UFFICIO TRIBUTI; NON NE SONO TENUTI I GESTORI DI LOCAZIONI BREVI NEL CASO PROVVEDANO A CHIUDERE O SOSPENDERE IL CIR ATTRAVERSO IL PORTALE DELLA REGIONE PIEMONTE.