Descrizione
- OGGETTO
Cantiere - Interventi su sovrastruttura stradale e pavimentazione
* Tratta SS 33 RACC. DEL SEMPIONE dal km 0+500 al km 0+800, alternativamente in direzione di
Baveno e in direzione di Verbania, Corsie: di marcia, in comune di Verbania, Provvedimenti: senso
unico alternato mediante impianto semaforico o movieri
E' consigliato ai possessori ed autisti di veicoli ingombranti (autocarri, autoarticolati, ecc.) che debbono
raggiungere le località di Verbania, Baveno e Gravellona Toce di percorrere la bretella autostradale
A26 -tratto Arona - Gravellona Toce / Verbania- (ove non è previsto il pagamento di ticket).
Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. 750/2025/TO
ORDINANZA N. 750/2025/TO
RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE
PREMESSO
Che l'impresa Cogefa S.p.A. (affidataria dei lavori per conto Anas S.p.A.) per poter proseguire nell'esecuzione
dei lavori di ripristino della pavimentazione ammalorata in tratti saltuari lungo le S.S. 33 racc. dal km 0+000
al km 1+999 e la S.S. 631 dal km 0+000 al km 25+550, compreso eventuale rifacimento dei giunti ed
impermeabilizzazione degli impalcati di ponti e viadotti, ha avanzato con pec del 20.10.2025 richiesta di
ordinanza di senso unico alternato alternativamente sia in direzione di Baveno che in direzione di Verbania,
lungo la S.S. 33 racc. che si estende tra il km 0+500 al km 0+800, per il periodo che intercorre dalle ore 22,00
del 24 ottobre alle ore 06,00 del 25 ottobre 2025.
VISTO
Il D.Lgs emanato con D.L.gs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., che conferisce all'Ente proprietario della strada
facoltà di stabilire con Ordinanza, obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su
ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della
circolazione ed alle caratteristiche delle varie strade;
Il Regolamento di attuazione emanato con D.P.R. del 16.12.1992 n° 495 e successive modifiche e
integrazioni con D.P.R. 610/96.Gli art. 5-6-7 del Nuovo Codice della Strada emanato con il D.Lgs del
30.04.1992 n° 282 sulla disciplina del traffico. Il D.M. del 10 Luglio 2002 contenente il "Disciplinare Tecnico
relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo". Il Decreto Interministeriale 22.01.2019 recante i "Criteri generali di sicurezza relativi alle
procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative
che si svolgono in presenza del traffico veicolare"; Le lavorazioni si svolgono in presenza del traffico
veicolare.
- La procura del 14/07/2025, repertorio n. 464
CONSIDERATO
le condizioni di emergenza
che, al fine di ridurre al minimo i tempi interferenti con la circolazione stradale e per ottimizzare le lavorazioni
di ripristino pavimentazione stradale, è opportuno limitare la circolazione, lungo tutta la S.S. 33 racc. dal km
0+500 al km 0+800 mediante istituzione di senso unico alternato regolamentato da semaforo o movieri.
3 / 6SENTITO
- Il parere favorevole Direttore Lavori
- Il parere favorevole Capo Centro
- Il parere favorevole Responsabile Area Gestione Rete
ORDINA
* senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri su SS 33 RACC. DEL SEMPIONE dal km
0+500 al km 0+800, alternativamente in direzione di Baveno e in direzione di Verbania, su corsia di marcia, in
comune di Verbania, a partire dal 24/10/2025 fino al 25/10/2025 nella fascia oraria dalle 22:00 alle 06:00 del
giorno successivo; interesserà tutti gli utenti.
Tale delimitazione provvisoria al transito sarà resa nota apponendo la necessaria segnaletica di prescrizione,
pericolo ed indicazione a termine del Codice della Strada emanato con D.Lgs. n. 285 del 30/04/119 s.m.i., del
Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 16/12/1195 n. 495 e s.m.i. del D.M. Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti del 10/07/2002 e del Decreto del del 22/01/2019 "individuazione della procedura di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in
presenza del traffico veicolare" (G.U. Serie Generale n.37 del 13.02.2019), a cura ed onere dell'Impresa
CO.GE.FA. S.p.A. con sede legale in Corso Principe Eugenio,18 - 10121 TORINO, e dell'Impresa CIVELLI
COSTRUZIONI s.r.l. (impresa Subappaltatrice) con sede in Viale Ticino,96 Gavirate - VA, che resteranno uniche
responsabile per eventuali danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi a seguito di mancanza,
inefficienza o inadeguatezza delle segnalazioni necessarie, sollevando Anas ed il suo personale da essa
dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria.
Per la rimozione di eventuali anomalie o disservizi della segnaletica di cantiere, dovranno essere contattati il
referente dell'Impresa CIVELLI COSTRUZIONI s.r.l. Geom. Alessandro BRUSCHI al seguente recapito
telefonico. 353.4072225. E' fatto obbligo all'Imprese CO.GE.FA. S.p.A. e CIVELLI COSTRUZIONI s.r.l. di
comunicare alla Sala Operativa Compartimentale di Torino (011.5739319) l'effettivo inizio e la fine delle
limitazioni/lavorazioni di cui alla presente Ordinanza, di provvedere alla sorveglianza della suddetta
segnaletica stradale, alla regolazione dei flussi veicolari con idoneo personale tecnico nell'eventualità del
passaggio dei mezzi di soccorso o adibiti a particolare urgenze ovvero in caso di particolare intensità del
traffico veicolare. Sarà altresì cura dell'Impresa garantire all'occorrenza, in caso di emergenze correlate ad
avversi condizioni meteo comunicare alla Sala Operativa Compartimentale, la tempestiva rimozione del
cantiere.E' fatto obbligo a chiunque osservare la presente Ordinanza.
RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE
( ALDO CASTELLARI )