Elezioni Amministrative 2024

Elezioni Amministrative 2024
Data:

20/02/2024

Numero di protocollo:

u_sele007

Argomenti
Tipologia di documento
  • Procedura

Descrizione

Obblighi di rendicontazione delle spese elettorali sostenute in occasione delle elezioni comunali

Obblighi di rendicontazione delle spese elettorali sostenute in occasione delle elezioni comunali del 8 e 9 giugno 2024 - ballottaggio del 23 e 24 giugno 2024.

SPESE E FINANZIAMENTO CAMPAGNA ELETTORALE

La legge 6 luglio 2012, n. 96 “Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e il controllo di rendiconti dei medesimi”, ha introdotto l’obbligo della rendicontazione delle spese sostenute per la campagna elettorale da parte di tutti i candidati Sindaci e Consiglieri Comunali nelle elezioni afferenti i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Il candidato deve comunicare con dichiarazione scritta al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, istituito presso la Corte d’Appello del Capoluogo di Regione o il Tribunale del Capoluogo di Regione, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l’incarico per più di un candidato.

Al termine della campagna elettorale il candidato dovrà trasmettere la propria dichiarazione relativa alle spese sostenute per la campagna elettorale entro tre mesi dalla proclamazione al:

- Presidente del Consiglio Comunale di appartenenza (solo per i candidati eletti)

- Collegio Regionale di Garanzia Elettorale (per tutti i candidati)

Alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Il rendiconto deve essere sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all’ammontare delle entrate.

Anche nel caso in cui un candidato non sostenga nessuna spesa dovrà trasmettere al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale una dichiarazione negativa di spese elettorali.

SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE

Per “spese relative alla campagna elettorale” s’intendono quelle per:

- la produzione, l’acquisto o l’affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

- la distribuzione e diffusione del materiale e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e le televisioni private, nei cinema e nei teatri;

- l’organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

- la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli, l’autenticazione delle firme e l’espletamento di ogni operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;

- il personale utilizzato e ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI CONCERNENTI LE SPESE SOSTENUTE ED I CONTRIBUTI RICEVUTI DA PARTE DEI CANDIDATI

La dichiarazione può essere presentata a mano o, in alternativa, può essere spedita con raccomandata A/R, conservando accuratamente la ricevuta di ritorno.

Per i candidati eletti la dichiarazione e il rendiconto dovranno essere inviati, entro tre mesi dalla proclamazione, pena decadenza dalla carica:

- al Presidente del Consiglio Comunale;

- al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale istituito presso la Corte d’Appello o il Tribunale del Capoluogo di Regione.

Per i candidati non eletti la dichiarazione e il rendiconto dovranno essere inviati, entro tre mesi dalla proclamazione solamente al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale.

DICHIARAZIONI DI PARTITI, MOVIMENTI E LISTE CIVICHE

Per quanto riguarda Partiti, Movimenti e Liste civiche, questi dovranno presentare i rendiconti nella forma e nei tempi previsti dalla legge entro 45 giorni dalla data d’insediamento del Consiglio al Presidente del Consiglio comunale, all’Ufficio Elettorale Centrale per i Comuni oltre i 15.000 abitanti ed alla sezione territoriale della Corte dei Conti per i comuni superiori ai 30.000 abitanti.

CONTROLLO DEL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE

Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, istituito presso la Corte d’Appello, riceve le dichiarazioni e ne verifica la regolarità. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti che sono depositati dai candidati e liberamente consultabili. Se il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale non contesta la regolarità di dichiarazioni e rendiconti, gli stessi si considerano approvati entro centoventi giorni dalla ricezione. Le eventuali irregolarità sono contestate dal Collegio all’interessato, il quale ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti. Avverso le decisioni del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, entro quindici giorni dalla comunicazione, è ammesso ricorso al Collegio Centrale di Garanzia Elettorale In caso di mancato deposito presso il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale della dichiarazione, il Collegio stesso applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.822 a € 103.291. La violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio Regionale di Garanzia Elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica dello stesso nei casi espressamente previsti dall’articolo 15 della legge n. 515/93. Il superamento dei limiti massimi di spesa, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la decadenza dalla carica

La documentazione con i relativi allegati andrà inviata con una delle seguenti modalità:

Si sottolinea l’obbligatorietà degli adempimenti indicati, pena la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.822 a € 103.291 (art. 15, comma 5 della citata Legge 515/93).

TURNO DI BALLOTTAGGIO

OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE

L'Ufficio Centrale, a seguito del turno di Ballottaggio, martedì 25 giugno 2024 ha proclamato, a seguito dell'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale dell'08 e 09 giugno 2024 e del turno di ballottaggio del 23 e 24 giugno 2024, eletto sindaco GIANDOMENICO ALBERTELLA e di seguito i componenti del Consiglio Comunale di seguito manifesto con la proclamazione degli eletti.

MANIFESTO DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 

 

Con Decreto del Ministero dell’interno in data 10 aprile 2024 e con successivo Decreto prefettizio n. 15232/2024 della Prefettura del VCO in data 12 aprile 2024, è stata fissata per sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 la data per lo svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci ed il rinnovo dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024. Negli allegati il testo integrale del decreto.

Guida al voto: come si vota nei comuni al di sopra dei 15mila abitanti

Nei Comuni con più di 15mila abitanti, il sistema è maggioritario per l'elezione del sindaco. Viene direttamente eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti, cioè il 50% più uno di tutte le persone che sono andate a votare. Nel caso in cui questo non accada, e nessuno riesca a ottenere la maggioranza assoluta, si procede con il ballottaggio.
Il ballottaggio ha luogo due settimane dopo, e si sfidano solo i due candidati che hanno ottenuto più voti al primo turno. Al ballottaggio vince chi ottiene più voti.
Per quanto riguarda il consiglio comunale, ogni candidato sindaco può presentarsi sostenuto da una o più liste. Il 60% dei seggi viene assegnato alle liste che sono collegate al sindaco eletto. Il resto dei seggi, invece, è diviso tra le altre liste in modo proporzionale al numero di voti ottenuto.
Voto Disgiunto
Nei Comuni che hanno più di 15mila abitanti è possibile esprimere un voto disgiunto. Si può quindi votare per un candidato sindaco, e poi esprimere una preferenza per una lista collegata a un diverso candidato sindaco. Sulla scheda elettorale si può tracciare una X sul nome del sindaco per dare solamente a lui il voto, oppure sul simbolo di una delle liste per dare il voto sia al candidato sindaco che alla lista. In alternativa, come detto, si può tracciare una X sul nome del candidato sindaco e un'altra X sul simbolo di una lista, anche se non è collegata a quel candidato sindaco.
Quante preferenze esprimere alle elezioni comunali
Si possono esprimere fino a due preferenze. Per chi esprime due preferenze, queste devono essere obbligatoriamente rivolte a un uomo e a una donna. Non si può, quindi, mettere la preferenza per due uomini o per due donne.
Indicare una o più preferenze non è obbligatorio. Per farlo, è sufficiente scrivere il cognome del candidato (o il nome e cognome, se ci sono dei casi di omonimia) nell'apposito spazio sulla scheda. La preferenza si può indicare solo per i candidati della lista votata: non si può votare per una lista e indicare la preferenza per un candidato consigliere di un'altra lista.

Partecipazione al voto dei cittadini comunitari residenti a Verbania

I cittadini di uno Stato appartenente all'Unione Europea, residenti in Italia, hanno diritto di votare in occasione del rinnovo degli organi del Comune (Sindaco, Consiglio Comunale). Per poter esercitare il predetto diritto, i cittadini dell'Unione Europea debbono presentare una domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte al Sindaco del Comune in cui sono residenti.
Pertanto, in occasione delle prossime elezioni comunali fissate per sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 e delle eventuali operazioni di ballottaggio che si svolgeranno domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024, i cittadini degli altri Paesi dell'Unione Europea, residenti in questo Comune, che intendono votare, qualora non fossero già iscritti nelle liste aggiunte, dovranno farne richiesta entro il 30 aprile 2024, termine perentorio.
Nella domanda, da inoltrare agli uffici comunali, oltre all'indicazione del cognome, del nome, luogo e data di nascita, dovranno essere espressamente dichiarate:
– la cittadinanza;
– l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine;
– di avere eventualmente in corso la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del Comune, sempreché non vi siano già iscritti;
– la richiesta di iscrizione nella lista elettorale aggiunta.
Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità valido.
Il Comune informerà tempestivamente gli interessati sull'esito della domanda. In caso di accoglimento, gli interessati verranno iscritti nelle liste aggiunte e riceveranno la tessera elettorale con l'indicazione del seggio ove potranno recarsi a votare.
L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte da diritto ai cittadini dell'Unione di eleggibilità a consigliere comunale e di eventuale nomina a componente della giunta.

Istruzioni presentazione e ammissione candidature

Pubblichiamo, in allegato, le istruzioni guida per il compimento delle operazioni relative alla presentazione e all’ammissione delle candidature per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei comuni delle regioni a statuto ordinario.

Nella pubblicazione vengono illustrate le norme che regolano il procedimento di preparazione e presentazione delle candidature nonché del loro esame da parte delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali.

La presentazione delle candidature, con i relativi allegati, deve essere effettuata dalle ore 8.00 di venerdì 10/05/2024 alle ore 12.00 di sabato 11/05/2024.

Ai fini della presentazione delle liste si deve fare riferimento alla pubblicazione ministeriale, di cui alleghiamo la modulistica principale

1 Modello presentazione liste - Atto Principale  (Allegato 2)

2 Modello presentazione lista - Atto Separato (Allegato 2)

3 Dichiarazione di accettazione candidatura a sindaco e collegamento con lista candidati al consiglio comunale (Allegato 5)

4 Dichiarazione di accettazione candidatura a consigliere comunale (Allegato 7)

5 Designazione mandatario elettorale

6 Dichiarazione dei delegati di una lista per il collegamento con un candidato alla carica di sindaco

7 Dichiarazione integrativa, resa da cittadino comunitario

La presentazione deve essere fatta a mano alla segreteria del Comune. Essa può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più candidati o sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista. Affinché la commissione elettorale circondariale sappia a chi comunicare i propri provvedimenti, occorre, inoltre, segnalare il recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista.

La commissione elettorale circondariale provvederà al controllo della regolarità formale e sostanziale delle candidature e dei documenti ad esse inerenti, in particolare:
• tempestività della presentazione;
• numero dei presentatori di ciascuna lista e regolarità dei moduli che contengono le firme;
• numero dei candidati di ciascuna lista, insussistenza di situazioni di incandidabilità, dichiarazioni di accettazione delle candidature, certificati di iscrizione nelle liste elettorali, esatta proporzione nella rappresentanza dei generi all’interno di ciascuna lista;
• ammissibilità del contrassegno;
La commissione elettorale circondariale, al termine delle proprie operazioni, procederà all’assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco e a ciascuna lista ammessa. La commissione procederà, quindi, al sorteggio dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco ammessi (alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati), ed al sorteggio delle liste ammesse. Ciò determina il numero d’ordine in base al quale saranno riprodotti, sul manifesto e sulle schede, i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e, accanto ad essi, l’ordine con il quale saranno riportati i contrassegni delle liste collegate.

Si coglie l’occasione per ricordare l’obbligo, per i partiti e movimenti politici che si presentino alle elezioni, di pubblicare, nel proprio sito internet, ovvero, per le liste, nel sito internet del partito o movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, per ciascun candidato, i seguenti documenti:
• il curriculum vitae;
• il certificato rilasciato dal casellario giudiziale (rilasciato non prima di 90 giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale);
L’obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro domenica 26/05/2024 (pena l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 12.000 a € 120.000).
Per agevolare le operazioni dell’Ufficio Elettorale, si invitano i candidati a confermare l’avvenuta pubblicazione sul sito, inoltrando il relativo link. Infatti, la medesima pubblicazione verrà effettuata, entro domenica 02/06/2024 all’interno di un’apposita sezione denominata «Elezioni trasparenti» del sito internet dell’Ente.

Ufficio responsabile

Ufficio responsabile/proponente del documento

Ufficio Servizi Elettorali

L'ufficio Elettorale mantiene aggiornate le liste degli aventi diritto al voto, rilascia la tessera elettorale e predispone il funzionamento dei seggi in occasione delle consultazioni.

Formati disponibili

Formati disponibili

PDF

Licenza di distribuzione

Licenza di distribuzione

Creative Commons Attribution 1.0 Generic (CC BY 1.0)

Date

Data di inizio validità/efficacia

20/02/2024

Data di inizio pubblicazione

20/02/2024

Ulteriori informazioni

Identificativo del documento

u_sele007

Ultimo aggiornamento: 24/07/2024 13:02

Sito web e servizi digitali OpenCity Italia distributed by OpenCity Labs · Accesso redattori sito