Norme accensione impianti termici

Gli impianti termici possono essere accesi solo in determinati periodi dell’anno, per un massimo di ore giornaliere stabilito in base alla zona climatica in cui ci si trova e facendo in modo che non siano superati i valori massimi di temperature negli ambienti.
Data:

18/08/2021

Numero di protocollo:

u_ecol033

Descrizione

Con le vecchie disposizioni del D.P.R. 74/13, era possibile accendere gli impianti di riscaldamento quando le condizioni meteo lo richiedevano. L'art. 1 comma 6 del nuovo D.P.R. del 06/10/2022 cita:

"Al di fuori dei periodi di cui al comma 2, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale di cui al medesimo comma 2, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria".

Di seguito si allegano le ordinanze sindacali emesse per il territorio di Verbania.

L'intero Decreto è consultabile al seguente link:

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/Archivio_Energia/Archivio_Normativa/dm_383_06_10_2022_riduzione_riscaldamento.pdf

Unità organizzativa responsabile

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Ufficio Ambiente

Tutela del suolo, dell’aria e delle acque e bonifica dei siti.

Formati disponibili

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Creative Commons Attribution 1.0 Generic (CC BY 1.0)

Date

Data di inizio validità/efficacia

18/08/2021

Data di inizio pubblicazione

18/08/2021

Ulteriori informazioni

Identificativo del documento

u_ecol033

Ultimo aggiornamento: 27/06/2024 17:36

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