
In acconto entro il 16 giugno (primo giorno non festivo successivo al 16 giugno), pari al 50% dell’imposta dovuta.
A saldo dal 1 al 16 dicembre (primo giorno non festivo successivo al 16 dicembre).
Entro il 16 giugno può essere versata l’imposta in un’unica soluzione.
Il versamento minimo complessivo annuale (acconto+saldo od unica soluzione) è fissato a €. 10 (dieci).
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono eseguire il versamento in unica soluzione entro il 20 dicembre con l’applicazione degli interessi nella misura del 3% (art. 1 c. 4bis D.L. 23/01/93 n. 16).
RAVVEDIMENTO OPEROSO - La legge consente a chi versa in ritardo rispetto alle scadenze prestabilite di regolarizzare la propria posizione pagando, contestualmente all'imposta dovuta, gli interessi calcolati sull'imposta al tasso legale, con maturazione giorno per giorno per tutti i giorni di ritardo e una sanzione ridotta (ravvedimento operoso). Tale riduzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%) dell'imposta non pagata se il versamento avviene entro trenta giorni dalla data della sua commissione e al 6% (1/5 del 30%) se il versamento è effettuato entro un anno dall’omissione o dall’errore. (Art. 13 DLgs. 472/97)