L’imposta è dovuta da:
- i proprietari o titolari del diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati ed aree fabbricabili;
- il locatario nei contratti di leasing (locazione finanziaria);
- il concessionario nel caso di concessione su area demaniale o fabbricati demaniali.
Si ricorda che gode del diritto di abitazione, ai sensi dell'art. 540 Cod. Civile, il coniuge superstite che continua a risiedere nell'abitazione coniugale.
NON pagano l’imposta gli inquilini e i nudi proprietari.