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PROCEDIMENTO UNICO


CHE COS’E’ IL PROCEDIMENTO UNICO?

L’Impresa può scegliere il tipo di Procedimento Unico, che sarà avviato e concluso dalla Struttura Unica, per ottenere l’autorizzazione necessaria a realizzare l’intervento interessato; se sceglie il Procedimento semplificato (art. 4 D.P.R. 447/98) i pareri espressi o atti comunque denominati saranno richiesti alle altre amministrazioni interessate i quali dovranno rilasciarli alla struttura unica entro 75gg come da relativo accordo (Protocollo d’intesa con gli Enti terzi), onde permettere il rilascio del provvedimento finale da parte dello Sportello Unico entro e non oltre 90 gg. Se sceglie il Procedimento mediante autocertificazione autocertificherà  il rispetto di tutti gli aspetti richiesti dal D.P.R. 447/98; art.6 e chiederà, se del caso, il Permesso di costruire  o gli altri Pareri che non possono essere autocertificati.

PREVENTIVA FATTIBILITA’

“La struttura, su richiesta degli interessati, si pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti, in possesso della struttura, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell’eventuale successivo procedimento autorizzatorio. La struttura si pronuncia entro 90gg.” (ex art.3, c. 3 del D.P.R.447/98).
Tale previsione normativa sembrerebbe molto utile in casi di interventi abbastanza complessi ove sia necessario mettere attorno ad un tavolo, mediante Conferenza dei Servizi (legge del 24.11.2000 n. 340) le diverse amministrazioni ipoteticamente coinvolte nella futura attivazione del Procedimento Unico al fine di acquisire le indicazioni tecniche o amministrative utili alla valutazione dell’intervento sotto i più disparati aspetti, non solo di ordine economico.

PROGETTO COMPORTANTE LA VARIAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI

Art. 5, c. 1, del D.P.R.447/98
“Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l’istanza. Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza dei servizi, disciplinata dall’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (così come modificata dai relativi artt. della L. 340/2000) per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell’impianto industriale” (art. 5 c.2 D.P.R.447/98).
Attenzione, rispetto al c. 2 la Corte costituzionale è intervenuta con una sentenza che ritiene imprescindibile l’assenso regionale (Sentenza Corte Costituzionale).

N.B:
ad oggi il suddetto Procedimento non consente la semplificazione della tempistica rispetto alle varianti “ordinarie” in quanto la nostra Regione non ha emanato, come invece assolutamente necessario per concordare l’iter in questione, indicazioni operative.

 
Documenti Allegati: