
PERMESSO DI COSTRUIRE - D.P.R. 06.06.2001 n. 380 art. 10
1) Interventi di nuova costruzione:
1.a) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera 1.f);
1.b) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
1.c) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
1.d) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio - ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
1.e) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
1.f) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
1.g) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
2) Interventi di ristrutturazione urbanistica;
3) Interventi di ristrutturazione edilizia, che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti delle destinazioni d'uso (eseguibili anche con D.I.A.);
In attesa degli eventuali provvedimenti legislativi da parte della Regione Piemonte in merito al Testo Unico per l'edilizia, di seguito vengono indicati i principali interventi che ricadono all'interno di questa tipologia.
4) Demolizione totale o parziale di fabbricati e manufatti in genere (eseguibili anche con D.I.A.);
5) Recupero ai fini abitativi di sottotetti ai sensi della Legge Regionale 06/08/98 n° 21;
6) Mutamento della destinazione d'uso di locali, anche senza opere, a partire da unità superiori ai 700 mc. (Legge Regionale n° 19/99);
7) Autorimesse interrate ai sensi della L. 122/89 (a titolo gratuito) in deroga agli strumenti urbanistici;
8) Collocazione di monumenti;
9) Interventi per il superamento delle barriere architettoniche (L.13/89) con modifiche della sagoma del fabbricato in deroga agli strumenti urbanistici e con Certificato medico;
10) Norme per il recupero funzionale dei rustici (Legge Regionale 29/04/2003, n° 9).