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DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'


DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' - D.P.R. 06.06.2001 n. 380 art. 22 (O PERMESSO DI COSTRUIRE)

1) Tutti gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli artt. 6 e 10:
- "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
2) Varianti a permessi di costruire che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denuncie di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori;
3) possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:
a) interventi di ristrutturazione di cui all'art. 10 comma 1 lett. c);
b) interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi:
- Piano Particolareggiato del Centro Storico di Pallanza Lago;
- Nuovo Piano di Recupero Nucleo Antico di Cavandone;
c) Interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni planovolumetriche.
In attesa degli eventuali provvedimenti legislativi da parte della Regione Piemonte in merito al Testo Unico per l'Edilizia, di seguito vengono indicati i principali interventi che ricadono all'interno di questa tipologia.
4) Insegne;
5) Recinzione, muri di cinta, cancellate e passi carrai;
6) Mutamento della destinazione d'uso di locali, senza opere, per unità inferiori a mc. 700;
7) Tinteggiature e finiture diverse dall'esistente;
8) Autorimesse interrate ai sensi della L. 122/89 (a titolo gratuito);
9) Interventi per il superamento delle barriere architettoniche (L.13/89) diversi da quanto stabilito dall'art. 6;
10) Plateatici, occupazione di suolo pubblico ed opere temporanee.

 
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