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AUTOCERTIFICAZIONE

Istruzioni per l'Uso delle Semplificazioni


Addio Certificati
Dal 7 marzo 2001 le amministrazioni e i servizi pubblici non possono più chiedere i certificati ai cittadini in tutti i casi in cui si può fare l' autocertificazione.Questa è una delle novità più importanti del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445 sulla documentazione amministrativa. Si completa così il cammino avviato nel 1997 dalle leggi Bassanini per semplificare i rapporti tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione.

Quali Certificati?
Le amministrazioni e i servizi pubblici non potranno più chiedere certificati relativi a:
· Data e luogo di nascita
· Residenza
· Cittadinanza
· Godimento dei diritti civili e politici
· Stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
· Stato di famiglia
· Esistenza in vita
· Nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
· Iscrizione in albi, in elenchi tenuti da Pubbliche Amministrazioni
· Appartenenza ad ordini professionali
· Titolo di studio, esami sostenuti
· Qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
· Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
· Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
· Possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
· Stato di disoccupazione
· Qualità di pensionato e categoria di pensione
· Qualità di studente
· Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
· Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
· Tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
· Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa
· Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
· Qualità di convivenza a carico
· Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
· Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
La richiesta di questi certificati da parte delle amministrazioni e dei servizi pubblici costituisce violazione dei doveri d'ufficio: al posto dei certificati, amministrazioni e servizi pubblici dovranno accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente, facendosi indicare dall'interessato gli elementi necessari (ad esempio per il diploma di scuola secondaria il cittadino dovrà indicare l'istituto e l'anno in cui si è diplomato).
Attenzione!
- I certificati medici, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti dall'autocertificazione.
- È sempre possibile per i cittadini chiedere il rilascio dei certificati; sono le amministrazioni che non possono pretenderli.

Come si fa?
Per sostituire i certificati basta una semplice dichiarazione firmata dall'interessato, senza autentica della firma e senza bollo. Per agevolare i cittadini le amministrazioni devono mettere a disposizione i moduli.
Attenzione!
L'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento (ad esempio carta d'identità, passaporto, patente di guida, libretto di pensione, eccetera), a seconda dei dati che contiene, sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.

Chi le può fare?
· I cittadini italiani
· I cittadini dell'Unione Europea
· I cittadini dei Paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno possono utilizzare l'autocertificazione limitatamente ai dati che sono attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane.

Chi le deve accettare?
· Le amministrazioni pubbliche.
· I servizi pubblici e cioè le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, l'erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche, eccetera. Per esempio le aziende municipalizzate, l'Enel, le Poste (ad eccezione del servizio Bancoposta), la Rai, le Ferrovie dello Stato, la Telecom, le Autostrade, eccetera...
Attenzione!
L'autocertificazione è estesa ai privati (ad esempio banche ed assicurazioni) che decidono di accettarla. Per i privati, a differenza delle amministrazioni pubbliche, accettare l'autocertificazione non è un obbligo, ma una facoltà.
· I tribunali non sono tenuti ad accettare l'autocertificazione.

E per i cittadini stranieri?
Le nuove disposizioni si applicano ai cittadini della U.E., nonché alle persone giuridiche pubbliche o private aventi sede legale in uno dei Paesi della U.E.. Per i cittadini extracomunitari autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sono possibili solamente se i dati sono certificabili da Soggetti Pubblici italiani.

La responsabilità
Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l'autocertificazione. Le amministrazioni hanno fiducia nel cittadino e al tempo stesso effettuano controlli sulla corrispondenza alla verità delle autocertificazioni. In caso di dichiarazione falsa il cittadino viene denunciato all'autorità giudiziaria e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione.

Impedimento per salute
Quando una persona non è in grado di rendere una dichiarazione a causa di un temporaneo impedimento per ragioni di salute, un parente prossimo (il coniuge o in sua assenza i figli, o in mancanza, un altro parente fino al terzo grado) può fare una dichiarazione nel suo interesse. In questo caso la dichiarazione va resa, indicando l'esistenza di un impedimento temporaneo per ragioni di salute, davanti al pubblico ufficiale che accerta l'identità della persona che ha fatto la dichiarazione.

Addio Autentiche
Per presentare le domande e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà alle amministrazioni e ai servizi pubblici la firma non deve più essere autenticata. E' sufficiente firmarle davanti al dipendente addetto a riceverle oppure presentarle o inviarle anche per fax allegando la fotocopia di un documento di identità (e per e-mail identificandosi con la carta di identità elettronica).
Attenzione!
Con le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà il cittadino può dichiarare tutte le condizioni, le qualità personali e i fatti a sua conoscenza che non sono già compresi nell'elenco dei certificati che le amministrazioni non possono più chiedere (ad esempio di essere erede, di essere proprietario o affittuario di un appartamento, il proprio stato di servizio, la conformità all'originale della copia di un documento, eccetera).
L'autentica della firma rimane per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare ai privati e per le domande che richiedono la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, ecc.) da parte di altre persone.

L'Autentica di Copia
Si potrà dichiarare che è conforme all'originale:
· La copia di un documento tenuto o rilasciato da una pubblica amministrazione
· La copia di una pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio
· La copia di documenti fiscali che devono essere conservati dai privati.
Non è più necessario, quindi, fare autenticare le copie di questi documenti in Comune o presso l'amministrazione a cui devono essere consegnati, ma è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorietà firmata davanti al dipendente addetto oppure presentata o inviata con la fotocopia del documento di identità.

 
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