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I.C.I. 2008: esentate dal pagamento le abitazioni principali.

Le informazioni essenziali, in aggiornamento continuo.


L’esenzione dall'imposta, per i casi previsti, si applica per tutto l'anno 2008.

Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del contribuente

Per il Comune di Verbania le pertinenze, così come definite ai sensi dell’art. 9 del Regolamento comunale, che possono godere dell'esenzione d'imposta, sono: una autorimessa o un posto auto (censiti nella categoria catastale C/6), una cantina o soffitta (censite nella categoria catastale C/2), una tettoia (censite nella categoria catastale C/7)

Trattamento analogo è riconosciuto anche nei seguenti casi:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari,

- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (ex IACP);

- l'unità immobiliare posseduta dal contribuente che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. L'esenzione spetta a condizione che il contribuente non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato a propria abitazione principale situata nel comune di Verbania;

- l’unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito a familiari ivi residenti (genitori, figli, fratelli e sorelle). Per beneficiare dell’esenzione l’uso gratuito dovrà essere comprovato dalla presentazione della dichiarazione sostituiva di atto notorio.

Dall'esenzione sono escluse le unità abitative censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; per tali immobili l'imposta continua ad essere calcolata con le normali procedure (aliquota ICI per abitazione principale e detrazione d'imposta).

A breve il Ministero delle Finanze diramerà una risoluzione sugli aspetti non chiariti dal testo del Decreto.Sarà cura dell’Amministrazione Comunale, se necessario, diffondere tempestivamente le eventuali ulteriori precisazioni.



In allegato si pubblicano gli articoli del Decreto Legge del Governo relativi all'esenzione ICI.

 
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