Contratti di affitto con canoni "concordati"
LA NORMATIVA - CENNI
La Legge 9 Dicembre 1998 n. 431 "Locazione di immobili adibiti ad uso abitativo" ha definito le relazioni che dovranno intercorrere tra gli inquilini e i proprietari nei contratti di locazione di unità immobiliari ad uso residenziale.
La nuova normativa sostituisce quella prevista dalla Legge 392/78, cosiddetta "Legge dell'equo canone" che infatti è stata abrogata nella parte riferita agli usi residenziali.
La nuova norma prevede che unitamente ai contratti "liberi" le parti possano stipulare contratti "sulla base di quanto stabilito in appositi accordi, definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti tipo" (art. 2 comma 3).
-
Come
L'APPLICAZIONE A VERBANIA
Il 10 gennaio 2000 è stato siglato un accordo presso la Sede Municipale - sottoscritto dalle Organizzazioni della Proprietà Edilizia e dalle Organizzazioni dei conduttori - che consente di stipulare contratti di locazione a canoni inferiori a quelli di mercato.
L'entità del canone "concordato" è determinata dalla collocazione e dalla caratteristica intrinseca di ogni singolo alloggio, ambedue individuabili con parametri e riferimenti contenuti nell'accordo citato.
La durata dei contratti "concordati" è di anni tre, un anno meno di quelli cosiddetti liberi. -
Data ultimo aggiornamento15 Febbraio 2010
-
Dove rivolgersi
-
A chi è rivolto
-
Moduli
-
Allegati