Demanio idrico lacuale
Per demanio della navigazione interna si intende l’ambito territoriale demaniale, lacuale e fluviale, in acqua ed a terra, funzionale all’esercizio di un uso turistico, ricreativo sportivo e commerciale dell’area.
La Regione Piemonte attraverso la l.r. n. 2/2008 prevede nel settore della “navigazione interna” un nuovo assetto normativo di riferimento, coinvolgendo direttamente gli Enti locali interessati nel processo amministrativo relativo al rilascio delle concessioni sulle aree appartenenti al demanio idrico della navigazione interna piemontese.
Con il D.P.G.R. 28 luglio 2009, n. 13/R "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese" , le competenze amministrative nella materia trattata, sono trasferite ai Comuni o alle Gestioni Associate , specificando regole di indirizzo operativo per la gestione tecnica di competenza.
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Scopo
Il Comune rilascia le concessioni sulle aree appartenenti al demanio idrico , quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche, ricreative, sportive e commerciali afferenti le seguenti tematiche:
- attività pubbliche, di diporto, boe.
- attività balneari e connesse.
- attività commerciali e connesse.
- attività ittiche e connesse.
- attività navali e di cantieristica navale.
- attività ricreative e turistiche.
- attività sportive.
- attività pesca sportiva.
- installazione magazzini di deposito merci.
- servitù di passaggio e simili.
- strade, piazzali, ecc., ad uso pubblico.
- installazione tabelloni pubblicitari.
- installazione cabine telefoniche.
- abitazioni ad uso privato.
- aree protette, parchi, giardini ad uso pubblico e privato.
- attività private da diporto, scali, approdi, ormeggi, boe.
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Come
Presso il Comune devono essere presentate le istanze per le nuove occupazioni e le richieste di rinnovo delle concessioni in scadenza.
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Tempi
Ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento tutti i soggetti interessati da occupazioni di sedime demaniale per le quali non sia già stata presentata, entro il 30 settembre 2005, istanza mediante modello “S5”, “S8” o “S9” ai sensi dell’articolo 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6 (Disciplina delle concessioni del demanio idrico della navigazione interna piemontese) e ss.mm.ii., nonché tutti i soggetti che occupano beni demaniali posti nelle zone del demanio idrico della navigazione interna piemontese classificate come “portuali” ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera m) della l.r. 2/2008, per le quali non sia già stata regolarizzata la posizione demaniale. Devono presentare al Comune territorialmente competente regolare istanza di sanatoria, completa in ogni sua parte, redatta utilizzando la modulistica di cui al Regolamento regionale n. 16/R dell’1.12.2008. Detta istanza deve essere tassativamente inviata entro e non oltre alla data del 31 ottobre2009. Come previsto dall’articolo 54, comma 2 sexies, della legge regionale 6 agosto 2009, n.22, i versamenti degli indennizzi dovuti dovranno essere effettuati a favore delle “autorità demaniali” competenti per territorio (a seconda dei casi i Comuni o le loro gestioni associate). La mancata presentazione dell’istanza entro la data del 31 ottobre 2009, comporta il divieto ai fini demaniali al mantenimento dell’occupazione in essere, nonché le sanzioni previste dall’ordinamento vigente.
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Costi
I canoni ed i depositi cauzionali devono essere versati sul conto corrente Bancopostaimpresa intestato a: “Comune di Verbania – canoni demanio lacuale” c/c 99354136, oppure tramite bonifico IBAN IT 32 Q 07601 10100 000099354136, Codice BIC/SWIFT BPPIITRRXXX, specificando nella causale nominativo, codice boa, comune di occupazione, anno del canone, deposito cauzionale ecc.
Alla voce “Allegati” sono pubblicate le tabelle canoni 2009, canoni 2010, canoni 2011.
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Altre note
COMUNICATO IN MERITO AI DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONI DEMANIO LACUALE
Si rende noto che le nuove disposizione di modifica dei commi 1 e 2 dell’art. 9 della Legge n. 2/2008, introdotte con la Legge Regionale n. 10/2011, stabiliscono che non è più obbligatorio richiedere garanzie (cauzioni) per l’occupazione di beni demaniali.
E’ data facoltà ai comuni di chiedere idonee garanzie in relazione alla tipologia di concessione, della trasformazione dei luoghi e della durata temporale dell’occupazione richiesta.
Si precisa, inoltre, che le norme non sono retroattive: il nuovo comma 2 octies dell’art. 28 della Legge n. 2/2008, stabilisce che i depositi cauzionali versati saranno restituiti alla scadenza della concessioni. Anche in caso di rinnovo sarà il singolo comune, come sopra precisato, a stabilire le necessità di avere idonee garanzie.
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Data ultimo aggiornamento10 Maggio 2012
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Dove rivolgersi
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A chi è rivolto
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Moduli
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Allegati