Controllo scarichi non recapitanti in pubblica fognatura
Informazioni sulle autorizzazioni degli scarichi civili che non recapitano in pubblica fognatura.
La Legge Regionale 13/90, così come applicata dal vigente Regolamento d'utenza del Servizio Idrico Integrato, prevede che gli scarichi civili debbano essere allacciati alla rete fognaria quando la distanza di canalizzazione misurata a raggio dalla rete stessa allo scarico terminale dell'utenza è inferiore o uguale a 100 m. In alternativa, per i casi di nuova realizzazione, devono essere previsti idonei sistemi di smaltimento dei reflui civili, previa opportuna depurazione, (subirrigazione, in acque superficiali, ecc.), la cui funzionalità è comunque soggetta ad apposita autorizzazione esplicita dell'ente competente, presentando l'allegato modulo di istanza.
A tale scopo, si rammenta che sono di competenza comunale (settore Programmazione e Gestione del Territorio - Ecologia) gli scarichi provenienti da:
1) abitazioni
2) attività alberghiere, turistiche, sportive, ricreative, culturali, scolastiche e commerciali
Si informano infine gli utenti titolari di scarichi esistenti di acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura, che il termine per la presentazione delle domande di autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo o nelle acque superficiali è decorso il 30 giugno 2007.
Il Settore Programmazione e Gestione del Territorio resta comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
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Altre note
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Data ultimo aggiornamento05 Maggio 2010
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Dove rivolgersi
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A chi è rivolto
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Allegati