Convivenze di fatto
Che cos'è
Si tratta della convivenza tra due persone maggiorenni unite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile
Requisiti
• maggiore età
• essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia con reciproca assistenza morale e materiale
• residenza nel Comune di Verbania
• coabitazione e iscrizione sullo stesso stato di famiglia
Impedimenti
• sussistenza, per una delle due parti, di un vincolo di matrimonio o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso (fino al momento dell'annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili sull'atto di matrimonio)
Attenzione: al fine della verifica dei requisiti previsti dalla Legge, i cittadini stranieri devono presentare un'attestazione consolare relativa all'insussistenza dei vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio e unione civile.
• rapporti di parentela, affinità, adozione tra le due parti
Come si costituisce
Gli interessati devono presentare all'Ufficiale d'Anagrafe un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti di identità.
Quando si presenta la dichiarazione
La dichiarazione all'Ufficiale d'Anagrafe può essere resa:
a) al momento del cambio di indirizzo all'interno dello stesso Comune
b) al momento di una nuova iscrizione anagrafica per immigrazione nel Comune
c) successivamente alla costituzione della famiglia anagrafica
Come si presenta la dichiarazione
Dichiarazione contestuale a nuova iscrizione/cambio residenza
- Se la pratica anagrafica viene avviata
personalmente agli sportelli
dell'Anagrafe (in Via F.lli Cervi 5 -Verbania - Intra con le seguenti modalità di accesso ai servizi: prenotazione on-line o accesso diretto con “Elimina Code”
http://www.comune.verbania.it/Uffici-Comunali/Anagrafe
) gli interessati potranno segnalare all'operatore la volontà di costituire anche la convivenza di fatto. In tal caso verrà fissato un appuntamento per la dichiarazione di costituzione di unione di fatto.
- Se la pratica di immigrazione/cambio residenza viene avviata in forma
telematica
(posta elettronica, pec, fax), alla documentazione trasmessa gli interessati potranno allegare anche l'apposito
modulo di dichiarazione di convivenza
, debitamente compilato e sottoscritto.
Diritti dei conviventi di fatto
Con la costituzione della convivenza di fatto le due parti assumono una serie di diritti:
- hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;
- in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari;
- ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, per le decisione in materia di salute;
- in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
- hanno diritti inerenti la casa di abitazione in caso di morte del conduttore;
- nel caso in cui l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare possono goderne, a parità di condizioni;
- hanno diritti nell'ambito delle attività di impresa familiare;
- uno dei conviventi di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell'altro qualora sia dichiarato interdetto o inabilitato;
- hanno gli stessi diritti del coniuge per il risarcimento del danno nel caso di decesso di una parte derivante da fatto illecito di un terzo.
Note - Contratto di convivenza
I conviventi di fatto possono scegliere di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune sottoscrivendo un contratto di convivenza davanti ad un avvocato o ad un notaio.
Caratteristiche del contratto:
• forma scritta
• atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e dell'ordine pubblico
Per sottoscrivere il contratto di convivenza è necessario:
1. per prima cosa costituire la convivenza di fatto in Comune
2. successivamente recarsi con la certificazione di avvenuta costituzione della convivenza di fatto rilasciata dall'Ufficio Anagrafe da un avvocato od un notaio
3. entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto di convivenza il notaio o l'avvocato devono inviarne copia all'Ufficiale d'Anagrafe che lo registra e lo conserva agli atti del Comune.
L'ufficiale di anagrafe rilascia la certificazione anagrafica di convivenza di fatto, riportante anche l'eventuale contratto di convivenza stipulato e ricevuto dal professionista, in regola con l'imposta di bollo.
Cessazione convivenza di fatto
La convivenza di fatto cessa quando viene a mancare anche solo uno dei requisiti (oppure insorge uno degli impedimenti) previsti per la costituzione della convivenza stessa:
- d'ufficio, in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel comune di Verbania di uno o di entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio o unione civile;
- su richiesta dei conviventi, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale, mediante apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi i componenti, unitamente ai rispettivi documenti di identità (i cittadini extra-ue devono allegare anche il permesso di soggiorno).
La cessazione della convivenza di fatto NON RISOLVE automaticamente l’eventuale contratto di convivenza che continuerà ad avere i propri effetti fino a che non sarà risolto con atto notarile o dell’avvocato.
In caso di risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o recesso unilaterale o morte di una delle parti il professionista dovrà darne comunicazione all'anagrafe. La risoluzione avverrà anche a seguito di matrimonio o unione civile tra i conviventi di fatto o tra uno dei conviventi e altra persona.
Modulo per dichiarazione di cessazione del legame affettivo di coppia
Normativa
Legge n. 76 del 20/05/2016